ecobonus

La legge di Bilancio per il 2018 (legge 205/2017) ha previsto:

  • la proroga a tutto il 2018 dell’ecobonus per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, con la contestuale estensione della possibilità di cessione della detrazione, sotto forma di credito d’imposta; dal 1° gennaio 2018, pertanto, l’ecobonus può essere ceduto, non solo in caso di interventi su parti comuni condominiali, ma anche se i lavori sono eseguiti sulle singole unità,
  • la cumulabilità tra il Sismabonus e l’ecobonus per interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. In questo caso, la detrazione è pari all’80% o all’85% (a seconda se, a seguito dei lavori, ci sia il miglioramento di 1 o 2 classi sismiche) della spese sostenute, da assumere entro un massimo di 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e va ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Anche per questa fattispecie, inoltre, è prevista la possibilità di cedere la detrazione, sotto forma di credito d’imposta.

QUANTO

In caso di interventi che comportino la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, viene riconosciuta una detrazione IRPEF/IRES nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017, con recupero del beneficio spettante in 10 anni, con quote annuali di pari importo.

Il beneficio si applica alle seguenti tipologie di interventi agevolabili:

  • riqualificazione energetica globale dell’edificio, nel limite massimo di detrazione pari a 100.000 euro
  • interventi sull’involucro degli edifici esistenti (ossia sulle strutture opache orizzontali, verticali e sulle finestre ed infissi), con detrazione massima pari a 60.000 euro
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, nel limite massimo di detrazione pari a 60.000 euro
  • acquisto e la posa in opera di schermature solari, nel limite massimo di detrazione pari a 60.000 euro (intervento agevolabile dal 2015)
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con un risparmio d’imposta fino a 30.000 euro
  • acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, in misura pari al 65% delle spese effettivamente sostenute (intervento agevolabile dal 2016)

Inoltre, la detrazione IRPEF/IRES del 65% è stata ulteriormente prorogata, fino al 31 dicembre 2021, se gli interventi di efficienza energetica riguardano le parti comuni condominiali o tutte le unità immobiliari dell’edificio.

In particolare, la percentuale ordinaria del 65% viene elevata per i cd. “interventi incisivi” al:

  • 70% se l’intervento riguarda l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio
  • 75% se l’intervento è finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e consegua almeno la qualità media di cui al DM 26 giugno 2015

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 165110 del 28 agosto 20175, detta la nuova disciplina “comune” in merito agli adempimenti necessari per la regolare cessione del credito d’imposta da “Ecobonus”, che vale sia per i soggetti “incapienti”, che per i contribuenti che hanno fatto interventi condominiali “incisivi”.

NOI POSSIAMO SEGUIRTI PER TUTTO IL PERCORSO :
CONTATTACI PER INFORMAZIONI E RICHIEDERE UN PREVENTIVO: